Prodotti di quarta gamma: nuove regole sull'etichettatura e sulle condizioni di produzione

 

foto Chi di noi non ha mai comprato un’insalata già lavata, affettata e asciugata al supermercato? I banchi frigo della Grande Distribuzione pullulano di frutta e verdura già mondata e pronta per essere consumata. Ma ci siamo mai soffermati sulle etichette?

E’ stato finalmente emanato il decreto attuativo della legge 77 del 13 maggio 2011 che stabilisce: ”… i parametri chimico-fisici ed igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma; i requisiti qualitativi minimi dei prodotti ortofrutticoli destinati alla preparazione in prodotti di quarta gamma e le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni a tutela del consumatore…”.

L’articolo 5, che riguarda i controlli ufficiali di tipo sanitario, ribadisce che le autorità competenti devono verificare la corretta applicazione dei principi del sistema HACCP da parte dell’OSA.

foto L’OSA è tenuto anche a garantire che la temperatura di conservazione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma non superi mai gli 8°C in fase di distribuzione. Viene consentita l’aggiunta di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi, purchè non superino il 40% in peso del prodotto finito.

Novità emergono anche per le informazioni obbligatorie da riportare in etichetta. In maniera leggibile e chiaramente visibile devono essere presenti in un punto evidente dell’etichetta: la dicitura “prodotto lavato e pronto per il consumo” o “prodotto lavato e pronto da cuocere”; le modalità di utilizzo per i prodotti pronti da cuocere; la dicitura “ conservare in frigorifero a temperatura inferiore agli 8°C”; la locuzione “consumare entro due giorni dall’apertura della confezione e comunque non oltre la data di scadenza” e l’indicazione del paese di origine. Nel caso in cui i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma provengano da più stati membri dell’Unione Europea è concesso scrivere, al posto del nome completo del paese di origine “miscuglio di prodotti ortofrutticoli dell’Unione Europea”. Nello stesso articolo 8 vengono determinate anche le dimensioni che i caratteri che compongono tali scritte devono avere.

Il testo prevede anche 3 allegati.
Nell’allegato 1 vengono definiti i requisiti per gli stabilimenti di lavorazione, in cui la temperatura non deve superare i 14°C . 8°C invece la temperatura massima consentita nelle celle di conservazione delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti.

Nell’allegato 2 vengono stabiliti i requisiti igienico-sanitari e qualitativi dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, indicando i limiti consentiti per E. coli, Salmonella e Listeria monocytogenes.

L’allegato 3 invece riguarda le definizioni dell’altezza dei caratteri dei testi posti sulle etichette.

Dott.ssa Isabella De Vita
Roma 21 luglio 2014
Associazione Italiana Consulenti di Igiene Alimentare

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