Additivi alimentari e nuove specifiche
Per "additivo alimentare" si intende qualsiasi sostanza, abitualmente non consumata come alimento in sé e non utilizzata come ingrediente caratteristico degli alimenti, con o senza valore nutritivo la cui aggiunta intenzionale ad alimenti per uno scopo tecnologico nella fabbricazione, nella trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, nell'imballaggio, nel trasporto o nel magazzinaggio degli stessi, abbia o possa presumibilmente avere per effetto che la sostanza o i suoi sottoprodotti diventino, direttamente o indirettamente, componenti di tali alimenti.
Nell'industria alimentare spesso si fa ricorso all'uso di additivi alimentari per migliorare la presentazione o le qualità organolettiche di un prodotto, per esigenze tecnologiche o per prolungarne il tempo di conservazione.
Queste sostanze devono essere sicure e non indurre in inganno il consumatore, a tal fine devono attenersi a specifici requisiti di purezza e qualora ci siano dubbi in tal senso, è possibile richiedere il parere dell'EFSA (autorità europea per la sicurezza alimentare). Gli additivi alimentari possono essere immessi sul mercato solo se autorizzati ed inclusi negli elenchi comunitari (allegato II e III Reg CE 1333/08 e successive modifiche).
Recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Reg.231/2012 che stabilisce le specifiche di queste sostanze, di seguito viene riportata la nota rilasciata dal Ministero della salute. Nota Ministero della Salute 5 maggio 2012 OGGETTO: Nuovo regolamento comunitario che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari - Regolamento (UE) n. 231/2012. Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L n. 83 del 22 marzo 2012 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Regolamento in oggetto fissa le specifiche relative all’origine, ai criteri di purezza e alle altre informazioni necessarie per gli additivi alimentari riportati negli allegati II e III del Regolamento (CE) n.1333/2008. A tal fine il Regolamento n. 231/2012/UE include al suo interno ed aggiorna i requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari in precedenza stabiliti nelle direttive 2008/128/CE, 2008/84/CE e 2008/60/CE, recepite in Italia con il decreto ministeriale 11 novembre 2011 n.199 (recante aggiornamento degli allegati XV, XVI e XVII del decreto ministeriale 27 febbraio 1996 n. 209). Si richiama attenzione sul fatto che il Regolamento (UE) in questione inoltre adotta le specifiche per l’edulcorante E 960 (“glicosidi steviolici”, ivi denominato “glicosidi dello steviolo”) e l’additivo E 1205 (“copolimero di metacrilato basico”), recentemente autorizzati, rispettivamente, dal Regolamento (UE) n.1131/2011 e dal Regolamento (UE) n.1129/2011. Al riguardo si evidenzia come le specifiche dei due additivi sopra citati contenute nel Regolamento n. 231/2012/UE si applicano dalla data di entrata in vigore dello stesso, vale a dire dall’11 aprile 2012 (cfr. art. 4). Le restanti previsioni del Regolamento in oggetto si applicheranno invece a decorrere dalla data del 1° dicembre 2012, con effetto dalla quale sono abrogate le direttive 2008/128/CE, 2008/84/CE e 2008/60/CE. Si sottolinea che tali previsioni sono preminenti rispetto alle disposizioni nazionali. Nel ringraziare per la collaborazione si prega di dare la massima diffusione della presente nota.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Silvio Borrello