Reg. CE 931/2011.
Il legislatore è intervenuto sulla necessità di fornire all'operatore del settore alimentare e all'autorità competente maggiori informazioni sui prodotti di origine animale trasformati e non.
In caso di allerta sanitaria, per poter intervenire in maniera rapida ed efficiente, è necessario avere a disposizione informazioni indispensabili al ritiro dei prodotti potenzialmente pericolosi. Tuttavia, soprattutto per i prodotti di origine animale, queste risultano spesso insufficienti, rendendo difficile l’identificazione dei prodotti sospetti e causando ritiri su larga scala con pesanti conseguenze economiche.
Con il Reg. CE 931/2011 il legislatore è intervenuto proprio su questo punto, introducendo l’obbligo di garantire maggiori informazioni sui prodotti trasformati e non trasformati di origine animale. Fanno eccezione i prodotti composti, ossia quelli contenenti vegetali o prodotti trasformati di origine animale, come formaggi alle erbe, salumi aromatizzati, pesce o carni speziate e paste ripiene.
Per tali prodotti devono essere rese disponibili all’operatore destinatario o all’autorità competente una serie di informazioni fondamentali: descrizione dettagliata degli alimenti; volume o quantità; nome e indirizzo dell’operatore che ha spedito gli alimenti; nome e indirizzo dello speditore (se diverso); dati del destinatario; riferimento del lotto; data di spedizione.
Queste informazioni devono essere fornite in aggiunta a quanto già previsto dalla normativa UE sulla rintracciabilità, aggiornate quotidianamente e conservate finché si presume che gli alimenti siano stati consumati. Possono essere riportate su qualsiasi supporto, purché chiaro e facilmente comprensibile.
Il Regolamento CE 931/2011 è applicabile a partire dal 1° luglio 2012.










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