Sicurezza alimentare: ecco alcuni riferimenti normativi da tenere in considerazione per essere sempre aggiornati

Le norme del “pacchetto igiene” e il Regolamento 2073/2005 sono sicuramente le norme di riferimento per la sicurezza alimentare. Ma nel 2006 sono stati promulgati una serie di aggiornamenti a tali norme, da tenere in considerazione.

Il primo che possiamo citare è il Regolamento CE 1662/2006, modifica del regolamento CE 853/2004 sulle norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Tale documento prevede che “sia effettuata una scuoiatura completa della carcassa e delle altre parti del corpo destinate al consumo umano…” e che “ le tonsille dei bovini e dei suini siano asportate in condizioni d’igiene”; inoltre introduce un paragrafo sui requisiti che devono avere “le materie prime impiegate nella fabbricazione dell’olio di pesce destinato al consumo umano”; infine sostituisce la Sezione IX del precedente regolamento con un’ampia e dettagliata sezione sul latte crudo, il colostro e i prodotti lattiero-caseari

Un'altra modifica al “pacchetto igiene”, più precisamente al Regolamento 854/2004 circa i controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, è il Regolamento 1663/2006, in cui si afferma l’inutilità dell’asportazione delle amigdale nelle procedure di ispezione post mortem sulle carcasse dei bovini

Il Regolamento 1664/2006 invece, modifica il regolamento 2074/2005 che stabilisce le modalità di attuazione delle norme del “pacchetto igiene”. Con questo provvedimento si richiedono certificati sanitari più dettagliati per tutti gli animali e i prodotti di origine animale che si spostano all’interno del territorio dell’UE. Inoltre si stabiliscono requisiti sanitari più severi per l’importazione di prodotti ittici, molluschi bivalvi vivi e miele destinati al consumo umano; si elencano metodi di riferimento per l’analisi e la prova del latte crudo e dei prodotti a base di latte; infine viene aggiunto ai metodi analitici per l’individuazione del tenore di tossine PSP delle parti commestibili dei molluschi, il metodo Lawrence

Il Regolamento CE 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichinella nelle carni è modificato dal Regolamento 1665/2006, con cui viene permessa l’apposizione del bollo alle carni anche prima che siano disponibili i risultati dell’esame per l’individuazione delle Trichinelle.

Infine possiamo citare il Regolamento 1666/2006, modifica del regolamento 2076/2005. Con questo aggiornamento viene ammessa l’importazione, da parte della comunità europea, di gasteropodi marini, molluschi bivalvi, e prodotti della pesca provenienti da paesi terzi che siano in grado di garantire condizioni di allevamento equivalenti a quelle comunitarie e che siano tutti forniti di certificato sanitario. Inoltre tale Regolamento permette di continuare a classificare come “zone di classe B”, le aree per cui i limiti di 4600 E. coli per 100 g non sono superati nel 90% dei campioni. Presenta anche 2 differenti allegati: nell’allegato I è inserito l’elenco dei paesi terzi dai quali può essere autorizzata l’importazione di molluschi bivalvi, echinodermi e gasteropodi marini, sotto qualsiasi forma, destinati all’alimentazione umana, mentre nell’allegato II sono menzionati i paesi terzi dai quali può essere autorizzata l’importazione di prodotti della pesca destinati all’alimentazione umana.

Dott.ssa Isabella De Vita
Consulente HACCP Roma 10 giugno 2013
Associazione Italiana Consulenti di Igiene Alimentare 

Alcuni dei nostri clienti

La realizzazione e la promozione online di questo sito sono state curate da TECNASOFT - 2018