Sicurezza alimentare: ecco alcuni riferimenti normativi da tenere in considerazione per essere sempre aggiornati

Le norme del “pacchetto igiene” e il Regolamento 2073/2005 sono sicuramente le norme di riferimento per la sicurezza alimentare. Ma nel 2006 sono stati promulgati una serie di aggiornamenti a tali norme, da tenere in considerazione.

Il primo che possiamo citare è il Regolamento CE 1662/2006, modifica del regolamento CE 853/2004 sulle norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Tale documento prevede che “sia effettuata una scuoiatura completa della carcassa e delle altre parti del corpo destinate al consumo umano…” e che “ le tonsille dei bovini e dei suini siano asportate in condizioni d’igiene”; inoltre introduce un paragrafo sui requisiti che devono avere “le materie prime impiegate nella fabbricazione dell’olio di pesce destinato al consumo umano”; infine sostituisce la Sezione IX del precedente regolamento con un’ampia e dettagliata sezione sul latte crudo, il colostro e i prodotti lattiero-caseari

Un'altra modifica al “pacchetto igiene”, più precisamente al Regolamento 854/2004 circa i controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, è il Regolamento 1663/2006, in cui si afferma l’inutilità dell’asportazione delle amigdale nelle procedure di ispezione post mortem sulle carcasse dei bovini

Il Regolamento 1664/2006 invece, modifica il regolamento 2074/2005 che stabilisce le modalità di attuazione delle norme del “pacchetto igiene”. Con questo provvedimento si richiedono certificati sanitari più dettagliati per tutti gli animali e i prodotti di origine animale che si spostano all’interno del territorio dell’UE. Inoltre si stabiliscono requisiti sanitari più severi per l’importazione di prodotti ittici, molluschi bivalvi vivi e miele destinati al consumo umano; si elencano metodi di riferimento per l’analisi e la prova del latte crudo e dei prodotti a base di latte; infine viene aggiunto ai metodi analitici per l’individuazione del tenore di tossine PSP delle parti commestibili dei molluschi, il metodo Lawrence

Il Regolamento CE 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichinella nelle carni è modificato dal Regolamento 1665/2006, con cui viene permessa l’apposizione del bollo alle carni anche prima che siano disponibili i risultati dell’esame per l’individuazione delle Trichinelle.

Infine possiamo citare il Regolamento 1666/2006, modifica del regolamento 2076/2005. Con questo aggiornamento viene ammessa l’importazione, da parte della comunità europea, di gasteropodi marini, molluschi bivalvi, e prodotti della pesca provenienti da paesi terzi che siano in grado di garantire condizioni di allevamento equivalenti a quelle comunitarie e che siano tutti forniti di certificato sanitario. Inoltre tale Regolamento permette di continuare a classificare come “zone di classe B”, le aree per cui i limiti di 4600 E. coli per 100 g non sono superati nel 90% dei campioni. Presenta anche 2 differenti allegati: nell’allegato I è inserito l’elenco dei paesi terzi dai quali può essere autorizzata l’importazione di molluschi bivalvi, echinodermi e gasteropodi marini, sotto qualsiasi forma, destinati all’alimentazione umana, mentre nell’allegato II sono menzionati i paesi terzi dai quali può essere autorizzata l’importazione di prodotti della pesca destinati all’alimentazione umana.

Dott.ssa Isabella De Vita
Consulente HACCP Roma 10 giugno 2013

Alcuni dei nostri clienti