Agriturismo e HACCP: ecco quali sono i requisiti igienici e strutturali che devono rispettare le attività agrituristiche all’interno della Regione Lazio

foto Nella Regione Lazio fino ad ora chi voleva aprire un’attività agrituristica doveva attenersi a quanto era enunciato nel Regolamento Regionale 31 luglio 2007 concernente le “Disposizioni attuative ed integrative della legge 2 Novembre 2006 n°14 relative all’agriturismo”.

Il 18 marzo 2014 è stato pubblicato il Bollettino Ufficiale n°22 della Regione Lazio in cui la Giunta Regionale revoca la D. G. R. 85 del 25/02/2014 che modificava il Regolamento Regionale 31 Luglio 2007 e delibera di approvare il nuovo testo di modifica.

In questo testo di modifica vengono completamente sostituiti l’articolo 9, sui Requisiti generali applicabili alle strutture e ai locali destinati agli alimenti e alle attività ricreative, e l’articolo 17, sulle attività di macellazione e di preparazione degli alimenti.

Ovviamente per le strutture e i locali destinati alla preparazione, alla trasformazione e al confezionamento degli alimenti si applica la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza alimentare. Essa richiede quindi: una superficie minima di 12 metri quadrati; pareti trattate o rivestite con materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile fino ad un’altezza minima di 2 metri; pavimento lavabile e disinfettabile; finestre e porte protette da dispositivi contro gli insetti e i roditori; lavello fornito di erogatore d’acqua a comando non manuale; distributore di sapone e asciugamani a perdere; contenitore per rifiuti apribile con comando a pedale; cappa aspirante sopra la zona di cottura di dimensioni adeguate in relazione alla potenza dei fuochi; tavoli da lavoro con superfici lavabili e armadietti chiudibili; lavastoviglie; frigorifero di capacità adeguata e dotato di termometro in cui viene memorizzata la temperatura massima e la temperatura minima raggiunta; armadio chiuso dedicato alla custodia dei prodotti disinfettanti e detergenti o locale separato da quello in cui vengono conservati gli alimenti; collegamento alla rete idrica comunale.

Nelle attività autorizzate per un numero di ospiti inferiore a 15, il locale per la preparazione di pasta fresca, pane, confetture, marmellate, succhi di frutta, verdure sott’olio e salse non è soggetto ad autorizzazione sanitaria, a condizione che la produzione venga unicamente somministrata agli ospiti e che il locale presenti almeno una dimensione di 9 metri quadrati, un lavello dedicato esclusivamente al lavaggio delle materie prime e uno dedicato solo al lavaggio delle attrezzature, un piano di cottura con relativa cappa aspirante, dei dispositivi anti-insetto idonei ad evitare la presenza di roditori ed insetti e un’autoclave nel caso di preparazione di succhi di frutta, verdure sott’olio e salse.

Secondo l’articolo 10 nella sala ristorazione, a sua volta dotata di dispostivi anti-infestanti, deve essere garantito 1, 5 metri quadrati di spazio per posto a sedere.

Per quanto riguarda le attività di macellazione esse sono consentite all’interno dell’agriturismo solo per la vendita o la somministrazione al consumatore finale e per un quantitativo non superiore a 7000 capi all’anno di pollame, con un massimo di 50 capi al giorno, e 1000 lagomorfi all’anno, con un massimo di 30 capi al giorno.

Infine all’articolo 17 viene aggiunta una precisazione sul congelamento.Il congelamento dei prodotti di origine animale e vegetale è consentito unicamente a condizione che essi siano destinati a essere utilizzati nella preparazione di cibi da somministrare per l’attività di ristoro. Il congelamento dei prodotti cotti o pre-cotti è consentito solo previo utilizzo dell’abbattitore di temperatura. Le derrate in perfette condizioni di salubrità e freschezza, possono essere sottoposte a congelamento con adeguato apparecchio refrigerante purchè sia munito di termometro registratore con indicatore delle temperature massima e minima e di mancato funzionamento. Per poter somministrare prodotti conservati con questa modalità occorre menzionare tale modalità operativa nella notifica di attività fatta all’autorità sanitaria competente.

Dott.ssa Isabella De Vita
Roma 31 marzo 2014
Associazione Italiana Consulenti di Igiene Alimentare

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