Sanzioni: novità in materia di etichette, presentazione e pubblicità degli alimenti

foto Sicuramente di interesse comune è l’argomento “sanzioni”. Questa volta capiamo cosa accade quando le etichettature non rispettano i requisiti previsti dal nuovo Regolamento UE 1169/2011. Ci viene in aiuto lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, emettendo il 6 marzo 2015 una circolare indicativa sulle sanzioni applicabili alle violazioni del Reg. UE 1169/2011. L’utilità di questa circolare è chiara e cristallina: evitare di incappare in errori che, letteralmente, possono “costarci caro”! Meno facile invece è la divulgazione di queste informazioni. Sarebbe infatti utile che, argomenti come questi con i dovuti aggiornamenti in materia, venissero sviscerati e divulgati, magari anche durante i corsi per l’HACCP o in corsi di aggiornamento professionali per gli stessi consulenti per l’HACCP, che possono così trovarsi a consigliare in maniera più completa i propri clienti

Cerchiamo allora di capire cosa ci indica la circolare. Nonostante il 13 Dicembre 2014 sia diventato applicativo il Reg. UE 1169/2011, resta ancora valido l’articolo n. 18 del D.lgs 109/1992 (norma quadro a livello nazionale in materia di etichettatura) fintanto che non sarà adottato un nuovo decreto legislativo che rechi un quadro sanzionatorio specifico alle disposizioni del Reg. 1169/2011. Lo scopo è quello di garantire una continuità applicativa delle sanzioni previste dall’articolo n.18 del D.Lgs. 109/1992 nell’applicazione della nuova disciplina sanzionatoria, fornendo tutte le indicazioni operative. Viene perciò proposta una vera e propria tabella di concordanza, in cui vengono raccordati gli aspetti salienti tra i due testi di legge, anche perché molte disposizioni del nuovo regolamento confermano alcuni aspetti presenti nelle precedenti direttive (comunitarie e nazionali) mentre in altri casi ne innovano i contenuti. La circolare stessa ricorda poi che le disposizioni sanzionatorie indicate nel D.Lgs 109/1992 sono da intendersi applicabili solo nei punti confermati anche dal Reg. UE 1169/2011, ma che l’ art. 18 del D.Lgs 109/1992 resta applicativo per quegli aspetti non espressamente armonizzati dal Regolamento europeo (vedi il Lotto o i prodotti non preconfezionati ad esempio).

La gamma di sanzioni variano da un minimo di € 600,00 ad un massimo di € 18.000,00, variando anche in base alla violazione. Vediamone qualcuna a titolo esemplificativo.

Non adempiere all’Art. 9 (par.1) del Reg. UE 1169/2011, che riporta l’elenco delle indicazioni obbligatorie in etichetta e che, in parallelo, corrisponderebbe all’Art. 3 del D.Lgs 1992/1992, prevede una sanzione che oscilla tra € 1.600,00 e € 9.500,00. Oppure ancora, non ottemperare a quanto richiesto per l’elenco degli ingredienti (Art. 18, par. 1 del Reg. UE 1169/2011 - Art. 5 Ingredienti c. 3 del D.Lgs 1992/1992) può comportare sanzioni che vanno da € 600,00 ad € 3.500,00; o non segnalare correttamente alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze (Art. 21 ed Allegato II del Reg. UE 1169/2011 - Art. 5 Ingredienti del D.Lgs 1992/1992) può comportare sanzioni che vanno da € 600,00 ad € 3.500,00. Queste solo alcune, ma la lista è lunga e complessa. Si consiglia perciò una presa visione completa della circolare, presente sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico www.sviluppoeconomico.gov.it

Dott.ssa Federica Tavassi
Consulente HACCP
Associazione Italiana Consulenti di Igiene Alimentare

Scarica l'Articolo in formato *.pdf

Alcuni dei nostri clienti

La realizzazione e la promozione online di questo sito sono state curate da TECNASOFT - 2018