Importazione di animali vivi nell’Unione Europea: ecco cosa prescrive il Regolamento UE 206 del 12 marzo 2010

animali I consumatori italiani sono molto attenti a scegliere, per quanto possibile, prodotti alimentari di origine italiana, un po’ per diffidenza e un po’ per un naturale istinto di tutela del “Made in Italy” a tutto tondo, ma è bene sapere che anche le merci che entrano nell’Unione Europea devono rispettare regole precise per essere ammesse.

Un esempio molto interessante di come la Commissione europea cerchi di mantenere alto il livello di sicurezza delle merci importate è il Regolamento UE 206 del 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria.

Al capo II in particolare, vengono definite le condizioni per l’introduzione di animali vivi nell’Unione. Nell’articolo 8, che riguarda le condizioni generali relative al trasporto, si stabilisce ad esempio, che nel periodo che intercorre tra il carico del bestiame nel paese d’origine e l’arrivo al posto d’ispezione frontaliero di introduzione nell’Unione, le partite di animali vivi non devono condividere gli stessi spazi di animali vivi non destinati a essere introdotti nell’Unione o di qualifica sanitaria inferiore. Inoltre tali partite non possono essere “… scaricate né , in caso di trasporto aereo, trasferite su un altro aeromobile, né trasportate su strada o ferrovia, né condotte a piedi attraverso un paese terzo da cui non sia autorizzata l’importazione nell’Unione degli animali in questione”. Tutto ciò è volto a garantire il più possibile l’assenza di contaminazioni dei capi di bestiame tutelando in maniera indiretta tutti i consumatori.

Un’ulteriore prescrizione da rispettare per poter effettuare l’importazione di animali vivi è espressa nell’articolo 9 ed è il rispetto dei tempi di arrivo della partita di bestiame al posto di ispezione frontaliero. Nel caso il trasporto avvenga per via aerea, su strada o via treno questi non devono superare i 10 giorni dal rilascio del certificato veterinario, mentre qualora il trasporto avvenga via mare il termine di dieci giorni può essere prorogato di un ulteriore periodo corrispondente alla durata del viaggio in mare a patto che sia certificata da una dichiarazione sottoscritta dal comandante della nave. Anche in questo caso tali precauzioni hanno lo scopo di garantire che gli animali vivi appena entrati godano di un perfetto stato di salute e che quindi il loro certificato veterinario sia valido e realistico.

Inoltre al fine di evitare il più possibile infestazioni dovute a contaminazioni ambientali, l’articolo 10 stabilisce che “ nel caso in cui il trasporto di animali avvenga per via aerea, la cassa o il contenitore in cui avviene il trasporto e l’area adiacente devono essere irrorate con un insetticida adatto”. Tale operazione deve essere “… effettuata dopo il carico immediatamente prima della chiusura delle porte dell’aeromobile e ad ogni successiva apertura delle porte in un paese terzo fino all’arrivo dell’aeromobile alla destinazione finale”. Anche in questo caso è richiesta una certificazione da parte del comandante dell’aeromobile che deve confermare l’avvenuta irrorazione con insetticida.

Queste sono solo una piccola parte delle regole da rispettare per l’importazione nell’Unione Europea, regole che hanno come unico scopo finale la tutela di noi consumatori.

Dott.ssa Isabella De Vita
Consulente HACCP
Associazione Italiana Consulenti di Igiene Alimentare

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