Etichettatura delle carni: nuove regole a partire da aprile 2015

foto Nel 2000 la comunità europea ha emanato il Regolamento 1760 che obbliga tutti gli allevatori di bovini ad applicare un sistema di identificazione e di registrazione dei propri animali composto da “… marchi auricolari sui singoli animali, basi di dati informatizzate, passaporti per gli animali e registri individuali da tenere presso ogni azienda”.

Visto il successo di questo sistema di tracciabilità il 13 dicembre 2013 l’Unione Europea ha emanato il Regolamento 1337, “che fissa le modalità di applicazione del Regolamento 1169/2011 per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina caprina e di volatili”. Il provvedimento si applica a decorrere dal 1°aprile 2015 e ne sono escluse le carni equine, le carni di piccoli animali quali i conigli e la selvaggina.

Tale Regolamento, a differenza del modello di etichettatura previsto per le carni bovine, non prevede l’obbligo di indicare in etichetta il luogo di nascita dei suini, degli ovini, dei caprini e dei volatili.

Dott.ssa Isabella De Vita
Roma 3 novembre 2014
Associazione Italiana Consulenti di Igiene Alimentare

Scarica l'Articolo in formato *.pdf

Alcuni dei nostri clienti

La realizzazione e la promozione online di questo sito sono state curate da TECNASOFT - 2018