Aggiornamenti sulla gestione degli Allergeni

foto Come abbiamo già avuto modo di approfondire in precedenza, il Regolamento n. 1169 è stato emanato dall’Unione Europea il 25 ottobre del 2011 con lo scopo primario di armonizzare tutta la normativa presente in materia di etichettatura dei prodotti alimentari e, con il fine ultimo di tutelare il consumatore finale. Immettere sul mercato prodotti accompagnati da etichette conformi al Reg. UE 1169/2011 significa, infatti, fornire la corretta informazione all’utente, che sarà così in grado di scegliere ed acquistare autonomamente e consapevolmente un alimento piuttosto che un altro, in base ai propri standard qualitativi, alle proprie esigenze nutrizionali e salutistiche. Il Regolamento tocca tutti i punti più importanti in materia di etichettatura, partendo dalle indicazioni obbligatorie, proseguendo con quelle facoltative e concludendo con 14 allegati che dettagliano ancora di più tutti gli aspetti esaminati.

Nonostante il Regolamento sia applicativo dal dicembre del 2014, ancora regna qualche perplessità su alcuni punti, soprattutto tra gli “addetti ai lavori”. Questo perché il Regolamento stesso, in alcuni punti, lascia agli Stati Membri la libertà, tramite disposizioni nazionali,di valutare come gestirli nella maniera più consona.

Un esempio, anche fortemente dibattuto, è quello che riguarda le indicazione degli allergeni. L’articolo 21 del Reg. 1169/2011 infatti fornisce le istruzioni su come gestire l’indicazione degli allergeni e delle sostanze che generano allergie o intolleranze nelle etichette dei prodotti confezionati. Meno chiara, e quindi di più difficile gestione, è invece come effettuare l’indicazione degli allergeni in quei prodotti che non sono confezionati, come i prodotti venduti sfusi al consumatore finale o alle collettività, i prodotti non preimballati oppure i prodotti che vengono imballati sul luogo di vendita a richiesta dal consumatore finale. In questo caso infatti, il Reg. 1169, nell’articolo 44, cita esplicitamente la possibilità da parte degli Stati Membri di adottare delle disposizioni nazionali che siano da guida per gli operatori del settore alimentare nella gestione di una corretta informazione all’utenza finale per quanto riguarda gli allergeni. In Italia, il 6 febbraio 2014 viene emessa dal Ministero della Salute la Circolare in merito alle indicazioni sulla presenza di allergeni negli alimenti forniti dalle collettività. La Circolare stessa definisce che, “in relazione alle informazioni sulle sostanze o sui prodotti che provocano allergie o intolleranze, così come elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n 1169/2011, qualsiasi operatore che fornisce cibi pronti per il consumo all'interno di una struttura, come ad esempio un ristorante, una mensa, una scuola o un ospedale, o anche attraverso un servizio di catering, o ancora per mezzo di un veicolo o di un supporto fisso o mobile, deve fornire al consumatore finale le informazioni richieste. Tali informazioni possono essere riportate sui menù, su appositi registri o cartelli o ancora su altro sistema equivalente, anche tecnologico, da tenere bene in vista, così da consentire al consumatore di accedervi facilmente e liberamente.” Anche la circolare stessa, quindi, lascia abbastanza libertà di scelta all’azienda purchè sia garantita all’intera utenza lo stesso grado di informazione. Ad esempio, nel caso si scelga un supporto elettronico o telematico (applicazione per smartphone, QRcode, codice a barre, ecc.) deve essere scelto anche un altro adeguato sistema di supporto per riportare le dovute informazioni. I supporti elettronici infatti potrebbero non essere accessibili alla totalità dell’utenza, ma potenzialmente solo ad una porzione. In questo caso quindi è indispensabile implementare i metodi scelti per divulgare le informazioni sugli allergeni.

La Circolare emessa dal Ministero della Salute, inoltre, dichiara assolto l’art. 44 del Reg. 1169/2011 anche nel caso si scelga di esporre in sala o di indicare sul menù una dicitura come “le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio” o anche “per qualsiasi informazioni su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio”. Sarà quindi l’operatore del settore alimentare, in base alle proprie possibilità organizzative e alla dimensione dell’azienda, a scegliere la modalità più corretta a rendere edotta la propria utenza in merito a questo argomento. La circolare però non tralascia le responsabilità degli stessi Operatori del settore alimentare, ricordando l’art. 8 del Reg. 1169/2011 e ponendo l’attenzione al paragrafo 2 e 8.

Si consiglia in ultimo quindi di prendere visione dell’intero Regolamento UE 1169/2011 e della Circolare del 6/2/2015 visionabile sul sito del Ministero della Salute per avere una panoramica totale.

Dott.ssa Federica Tavassi
Associazione Italiana Consulenti di Igiene Alimentare

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